Infortunio sul lavoro e malattia professionale


Qual è la differenza tra infortunio e malattia professionale? E quali sono i diritti del lavoratore?
Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Qual è la differenza tra infortunio e malattia professionale? E cosa cambia rispetto all’infortunio e alla malattia non professionale? Innanzitutto va chiarito che la distinzione tra infortuni sul lavoro e non e tra malattie professionali e non professionali ha grande rilevanza per il lavoratore. Intanto perché le due fattispecie hanno forme di tutela previdenziale molto distinte. E inoltre perché anche nei contratti di lavoro collettivi, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali godono di norme più favorevoli per il lavoratore.

Qual è la differenza tra infortunio e malattia professionale? L’infortunio sul lavoro è un incidente che avviene in ambito lavorativo a fronte del quale l’Inail è tenuto ad indennizzare il lavoratore nel caso di inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni o in caso di morte. Per inabilità permanente assoluta si intende la perdita a vita della capacità e dell’attitudine lavorativa dell’infortunato mentre per inabilità permanente parziale si intende la diminuzione superiore al 15% della capacità e dell’attitudine lavorativa dell’infortunato per tutta la durata della sua vita. Infine, l’inabilità temporanea assoluta è la totale incapacità del lavoratore di lavorare per più di tre giorni consecutivi.
Vi è infine l’infortunio in itinere che è quell’evento lesivo del lavoratore che accade durante il tragitto per raggiungere la sede di lavoro o durante il percorso per rientrare a casa al termine del turno.

Per malattia professionale, invece, si intende quella patologia contratta dal lavoratore a causa del continuo e costante esercizio della sua attività lavorativa. Deve essere una malattia correlata alla particolare mansione svolta dal dipendente che ha generato un’alterazione del suo organismo, tale da ridurre la sua capacità lavorativa. In questo caso è importante provare il nesso causale tra tipologia di lavoro e malattia contratta. Alcune di tali malattie sono elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che se un lavoratore ha contratto una delle patologie elencate nelle tabelle entro i limiti previsti, vige una presunzione di esistenza del nesso causale. Il lavoratore, cioè, non è tenuto a provare che la malattia è una conseguenza della mansione svolta all’interno del posto di lavoro. Se la malattia non è tra quelle elencate nella tabella, il lavoratore deve provare la causa del lavoro come origine della patologia.

Quali sono i diritti del lavoratore? Sia nel caso dell’infortunio che in quello di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla retribuzione o ad un indennizzo da parte dell’Inail nella misura indicata dalle leggi speciali, dai contratti collettivi nazionali, dagli usi o secondo equità. Inoltre, tutto il periodo di assenza dal lavoro è comunque computato ai fini dell’anzianità di servizio.

Un capitolo importante riguarda il risarcimento per il danno biologico, che è indipendente e deve integrare quello dovuto per la perdita, parziale o totale, della capacità di produrre reddito. In sostanza, in base all’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, il lavoratore ha diritto anche al risarcimento per il danno causato all’integrità psicofisica che si ripercuote anche sulla sua vita personale.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, invece, questi può licenziare il dipendente infortunato, con preavviso, solo dopo un determinato periodo di tempo definito per legge o dai contratti collettivi di lavoro. E’ il cosiddetto periodo di comporto.

Per conoscere l’ammontare dell’esatto indennizzo in base alla percentuale di indennità riportata o della malattia professionale contratta è consigliabile farsi consigliare da un consulente del lavoro, in modo da conoscere appieno i propri diritti e da poterne usufruire.

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