IMU prima casa: non la paghi se accorpi i due appartamenti


Grazie allo "Sblocca Italia", puoi trasformare due appartamenti contigui in un’unica abitazione principale, purché inferiore ai 240 mq
IMU prima casa: non la paghi se accorpi i due appartamenti

Un caso emblematico è quello del proprietario di due case contigue che vuole accorpare per farne un’unica abitazione principale. Se venissero unite soltanto "fisicamente", ma non anche tramite pratica catastale, accadrebbe che su una delle due non si pagherebbe l’IMU poiché considerata quella principale, mentre sulla seconda si pagherebbe l’imposta poiché considerata secondaria, anche se ugualmente abitata come casa principale. Accorpando gli appartamenti, invece, si diventerebbe proprietari di un unico appartamento, che diventerebbe a tutti gli effetti un’unica abitazione principale esente dal pagamento dell’IMU, dato che l’imposta non è dovuta per le prime case.
L’unica cosa a cui prestare attenzione è che la volumetria del nuovo appartamento, derivante dall’unione dei due alloggi, non superi i 240 mq altrimenti sarebbe considerato una casa di lusso sulla quale, come prevede la legge, graverebbe comunque l’IMU.

Adesso, grazie allo "Sblocca Italia" tale accorpamento è più fattibile, senza dover sostenere costi elevati e senza dover affrontare una intricata burocrazia. L’essenziale, ovviamente, è che gli appartamenti che si vogliono unire siano sullo stesso piano o su due piani differenti e successivi. E, soprattutto, che i lavori che si intendono fare non modifichino la volumetria complessiva delle abitazioni, altrimenti sarebbe necessario attuare altre procedure burocratiche più complesse. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione d’uso (ad esempio, un appartamento non può essere trasformato in un ufficio o viceversa).

Accorpare o frazionare gli appartamenti adesso è più semplice, dopo le novità introdotte dallo "Sblocca Italia" (Legge 11 novembre 2014, n. 164) che ha modificato alcune norme del il Testo unico per l’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Basta presentare al Comune la C.I.L.A., la Comunicazione di Inizio lavori Asseverata da un professionista (geometra, architetto o ingegnere). La conseguenza di tale semplificazione è anche una riduzione dei costi per effettuare le modifiche edili.

Sono frequenti infatti i casi, oltre a quello già citato, in cui il proprietario di due appartamenti contigui, per esigenze di spazio, ha la necessità di unirli in uno solo oppure i casi in cui, viceversa, si vuole dividere in due o più unità immobiliari un unico grande alloggio, magari per affittarne o vederne uno.

Ora, tramite un professionista abilitato, è possibile eseguire i lavori senza dover ottenere alcun permesso preventivo da parte del Comune di competenza. E’ sufficiente trasmettere al Comune i seguenti documenti:
- un elaborato progettuale, cioè i progetti che mostrano quali modifiche si intendono fare
- La C.I.L.A. o comunicazione di inizio dei lavori asseverata, cioè un documento sottoscritto dal professionista, il quale attesta che i lavori edili sono compiuti nel rispetto delle normative nazionali e locali
- i dati dell’impresa edile che effettuerà i lavori

Infine, i costi. Gli oneri aggiuntivi sono dovuti solo se le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie totale calpestabile dell’appartamento; aumento che comporta, come conseguenza, un incremento del "carico urbanistico" (acqua, fognatura...), ovvero dei servizi forniti dal Comune.

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