Impianti elettrici per i centri estetici


Come per gli studi medici, sono necessari impianti elettrici specifici se si utilizzano strumenti e dispositivi elettromeccanici che entrano a contatto con il corpo dei clienti
Impianti elettrici per i centri estetici

I centri estetici possono essere paragonati, da un punto di vista dell’impiantistica elettrica, agli studi medici. Non tutti, però. Solo quelli che, per lo svolgimento dell’attività, necessitano anche di strumenti e dispositivi elettrici che vengono a contatto con i clienti.L’attività di estetista è prevalentemente disciplinata dalla Legge 04-01-1990 n.1 che stabilisce i requisiti, gli ambiti e le modalità di svolgimento.

Per attività di estetista si intende "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti" (comma 1 dell’art. 1, della L. n. 1/90). Sono comprese, quindi, tra tali attività la pulizia e i trattamenti del viso, i trattamenti estetici del corpo, i massaggi del viso e del corpo, la depilazione, la manicure e la pedicure o il trucco, per citane alcune.

Ciò che è più importante ai fini di una corretto impianto elettrico è come i trattamenti estetici vengono svolti: con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

La legge 1/90 prescrive specifici adempimenti da adottare nel caso si utilizzino apparecchi elettromeccanici per uso estetico, come avviene anche per gli studi medici, anche se in quest’ultimo caso a fini curativi e non estetici. In funzione, quindi, della tipologia di strumenti utilizzati, i centri estetici vengono considerati:
- locale ad uso estetico di gruppo 0 se si fa uso di apparecchi estetici senza parti applicate (come da elenco allegato alla Legge 1/90)

- locale ad uso estetico di gruppo 1 se si fa uso di apparecchi estetici con parti applicate (come da elenco allegato alla Legge 1/90

Nel caso non si utilizzi alcun apparecchio, il locale è definito ordinario e deve sottostare alle norme generali sugli impianti, così come per i locali di gruppo 0, definiti ad uso medico ma che non prevedono l’utilizzo di apparecchi estetici senza parti applicate. Se, invece, il locale appartiene al gruppo 1 occorre predisporre un impianto elettrico ad hoc e diverso da quello generalmente adottato perché sia a norma di legge.

I dispositivi elettrici che necessitano di impianti particolari sono elencati nell’allegato della Legge 1/90. Tra questi, per citarne alcuni, troviamo: stimolatori, apparecchi per massaggi meccanici, lampade abbronzanti, apparecchi per massaggio ad aria, apparecchi per massaggio idrico, scaldacera per cerette, rulli elettrici e manuali, apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale, apparecchi per massaggio aspirante, apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti, apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti, stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico ad alta frequenza, apparecchi per ionoforesi estetica, depilatori elettrici ed elettronici, apparecchi per presso-massaggio, elettrostimolatori ad impulsi, laser estetico.

Nel caso si utilizzino, quindi, apparecchiature elettromeccaniche, gli impianti elettrici devono essere progettati e realizzati da un ingegnere in modo che siano a norma di legge e, soprattutto, che siano sicuri per la salute e l’incolumità dei clienti.

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