Il reato di ricettazione
Colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto rischia da due a otto anni di carcere

Il reato di ricettazione è disciplinato dall’articolo 648 del codice penale e si configura nel momento in cui qualcuno "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".
La ricettazione, quindi, è il reato commesso da colui il quale acquista, riceve od occulta a proprio vantaggio un bene sottratto in maniera illecita a un terzo. Non solo, il reato si configura anche nei confronti di colui che si attiva per far acquistare, ricevere od occultare da altre persone il bene oggetto dell’illecito.
Il primo comma del citato articolo identifica, dunque, il soggetto attivo del reato: può essere chiunque, ma non colui il quale sottrae in maniera illecita il bene al terzo. Nel caso della vendita di un quadro d’autore rubato, il reato di ricettazione è riferibile all’acquirente del dipinto sottratto illecitamente e non al ladro che lo ha materialmente rubato.
Di qui, ne deriva un altro presupposto della fattispecie del reato di ricettazione, cioè il delitto presupposto. Quest’ultimo è il reato che è stato commesso per impossessarsi illecitamente del bene successivamente venduto, ceduto o occultato. Riprendendo l’esempio del quadro d’autore rubato, non si configurerebbe il reato di ricettazione se prima non fosse stato compiuto il reato di rapina. Il delitto presupposto è, quindi, il reato che può avere come conseguenza la ricettazione. O meglio ancora, è il reato che condiziona l’inquadramento della ricettazione come tale.
Il primo comma parla di "denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto" definendo così anche la natura del reato presupposto; quest’ultimo deve originarsi da un delitto, sia colposo che doloso, previsto e punito dal libro secondo del codice penale, ma mai da una contravvenzione.Se da un lato il reato presupposto è la condizione affinché si configuri il reato di ricettazione, dall’altra i due reati sono slegati. Il terzo comma dell’art. 648 c.p. afferma che "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono (il reato presupposto, appunto - Nda) non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Ritornando nuovamente all’esempio del dipinto rubato, l’acquirente è punibile anche se colui che ha commesso il furto possa essere, per varie motivazioni, non imputabile o non punibile.
Per ciò che concerne le sanzioni, il reato di ricettazione è "punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329". La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato. Tali aggravanti sono state introdotte recentemente dal D.Lgs. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Il comma 2 dell’art. 648 del codice penale prevede, al contrario, un’attenuazione della pena nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità. La pena, in questo caso, è la reclusione fino a sei anni e una multa massima di 516 euro. Quali sono i casi in cui il reato di ricettazione si contraddistingua per particolare tenuità, il Legislatore non lo specifica espressamente nell’art. 648c.p. Trattandosi di un reato il cui oggetto giuridico è il patrimonio, è necessario comparare la gravità del reato con il valore intrinseco del bene oggetto del fatto delittuoso. Sta alla bravura del legale difensore, dunque, provare la particolare tenuità in sede di procedimento penale.
La ricettazione, quindi, è il reato commesso da colui il quale acquista, riceve od occulta a proprio vantaggio un bene sottratto in maniera illecita a un terzo. Non solo, il reato si configura anche nei confronti di colui che si attiva per far acquistare, ricevere od occultare da altre persone il bene oggetto dell’illecito.
Il primo comma del citato articolo identifica, dunque, il soggetto attivo del reato: può essere chiunque, ma non colui il quale sottrae in maniera illecita il bene al terzo. Nel caso della vendita di un quadro d’autore rubato, il reato di ricettazione è riferibile all’acquirente del dipinto sottratto illecitamente e non al ladro che lo ha materialmente rubato.
Di qui, ne deriva un altro presupposto della fattispecie del reato di ricettazione, cioè il delitto presupposto. Quest’ultimo è il reato che è stato commesso per impossessarsi illecitamente del bene successivamente venduto, ceduto o occultato. Riprendendo l’esempio del quadro d’autore rubato, non si configurerebbe il reato di ricettazione se prima non fosse stato compiuto il reato di rapina. Il delitto presupposto è, quindi, il reato che può avere come conseguenza la ricettazione. O meglio ancora, è il reato che condiziona l’inquadramento della ricettazione come tale.
Il primo comma parla di "denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto" definendo così anche la natura del reato presupposto; quest’ultimo deve originarsi da un delitto, sia colposo che doloso, previsto e punito dal libro secondo del codice penale, ma mai da una contravvenzione.Se da un lato il reato presupposto è la condizione affinché si configuri il reato di ricettazione, dall’altra i due reati sono slegati. Il terzo comma dell’art. 648 c.p. afferma che "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono (il reato presupposto, appunto - Nda) non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Ritornando nuovamente all’esempio del dipinto rubato, l’acquirente è punibile anche se colui che ha commesso il furto possa essere, per varie motivazioni, non imputabile o non punibile.
Per ciò che concerne le sanzioni, il reato di ricettazione è "punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329". La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato. Tali aggravanti sono state introdotte recentemente dal D.Lgs. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Il comma 2 dell’art. 648 del codice penale prevede, al contrario, un’attenuazione della pena nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità. La pena, in questo caso, è la reclusione fino a sei anni e una multa massima di 516 euro. Quali sono i casi in cui il reato di ricettazione si contraddistingua per particolare tenuità, il Legislatore non lo specifica espressamente nell’art. 648c.p. Trattandosi di un reato il cui oggetto giuridico è il patrimonio, è necessario comparare la gravità del reato con il valore intrinseco del bene oggetto del fatto delittuoso. Sta alla bravura del legale difensore, dunque, provare la particolare tenuità in sede di procedimento penale.
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