I segni distintivi dell’impresa individuale, la ditta, l’insegna e il marchio


Sono le peculiarità che legano l’impresa alla clientela
I segni distintivi dell’impresa individuale, la ditta, l’insegna e il marchio

I segni distintivi dell’impresa sono quegli elementi che collegano l’attività alla clientela. Infatti, attraverso tali elementi, i clienti individuano la ditta, i suoi prodotti e associano all’attività una determinata immagine un certo livello di qualità. La ditta, in sostanza, è riconoscibile.

 

I segni distintivi sono la ditta, l’insegna e il marchio.

 

La ditta è il nome commerciale scelto dall’imprenditore per svolgere la propria attività. In base al cosiddetto principio della verità, il nome della ditta deve contenere almeno il nome, il cognome o la sigla dell’imprenditore. Nel caso questi non vengano indicati, il nome della ditta coinciderà con il nome dell’imprenditore.

Il termine ditta viene definito ragione sociale nel caso di società di persone e denominazione sociale nel caso di società di capitali.

Nella scelta del nome della ditta, l’imprenditore deve valutare se vi siano attività con nome simile, poiché per evitare di generare confusione nella clientela, potrebbe poi dover integrare o modificare il nome della ditta (principio della novità). Nel nostro ordinamento, infatti, è stato previsto il diritto all’uso esclusivo della ditta, dunque, in caso di omonimia, la ditta successiva deve fare in modo da non generare indeterminatezza nella clientela.

 

L’insegna, invece, è un segno nominativo o emblematico che serve a individuare i locali presso cui si svolge l’attività lavorativa dell’imprenditore, siano questi un negozio, un laboratorio o un magazzino. L’insegna deve avere i caratteri della liceità (ovvero che non contrasta con la legge), della veridicità (cioè non deve indurre in inganno la clientela oppure generare confusione tra ditte), della originalità e novità (ovvero deve distinguersi dalle ditte già preesistenti).

Come per il nome della ditta, anche l’insegna non può essere trasferita separatamente dall’azienda.

 

Infine, vi è il marchio che rappresenta il segno distintivo dei prodotti e delle merci. Il marchio può essere un logo, un segno o una denominazione. Come per gli elementi precedenti, l’importante è che abbia il carattere della novità e dell’originalità, deve essere veritiero e non essere contrario alla legge o al buon costume. Se così non fosse, il marchio non avrebbe diritto alla tutela giuridica.

La tutela giuridica sia nazionale che internazionale (marchio comunitario e marchio internazionale) trova il suo fondamento:

- nel Codice civile (artt. 2569-2574)

- nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/2005, artt. 7-28).

Il nostro ordinamento riconosce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio a fronte della sua registrazione. Attraverso tale istanza, l’imprenditore ha il diritto di utilizzazione dello stesso per 10 anni a partire dal deposito della domanda e rinnovabili ogni 10 anni per prodotti o servizi dello stesso genere.

Il diritto all’utilizzazione di un marchio vige pure nel caso di mancata registrazione (cosiddetto marchio di fatto). In questo caso, però, la tutela giuridica è più blanda.

 

Per conoscere quali sono le possibili tutele in caso di violazioni e abusi del proprio marchio è consigliabile affidarsi a un avvocato specializzato in diritto commerciale. Cercatelo nel nostro sito, il primo contatto in studio è gratuito!

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