Furti in casa a causa delle impalcature


La ditta appaltatrice risponde dei danni subiti se non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare un uso scorretto dei ponteggi
Furti in casa a causa delle impalcature

La ditta che esegue dei lavori edili negli edifici e si avvale delle impalcature per realizzarli, risponde dei danni subiti dai condomini del palazzo a causa di furti compiuti da ladri che si introducono negli appartamenti sfruttando i ponteggi. Questo, se l’impresa non ha adottato tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei condomini.

Sull’argomento si è espresso il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4055/2014, che ha visto opporsi una coppia di condomini contro una ditta appaltatrice che stava eseguendo i lavori nel palazzo dove abitavano e il Condominio stesso per i danni subiti da un furto. Va detto, però, che nel caso specifico il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di risarcimento dei condomini, che ammontava a oltre 50 mila euro, per due ragioni: la prima, e più importante, è che la ditta edile aveva proposto al Condominio un preventivo per predisporre un ulteriore sistema di allarme. Preventivo, che è stato però rifiutato dal Condominio stesso per contenere le spese. La seconda ragione è che, nel frattempo, i condomini avevano ottenuto una somma pari a 10 mila euro dal Condominio a titolo di risarcimento danni.

Aldilà del caso specifico, però, vale il principio generale sancito dalla sentenza: la ditta che esegue i lavori con l’ausilio di un’impalcatura ha il dovere di assicurarsi che questa non venga utilizzata in modo improprio e che, proprio da questo utilizzo illegale non derivi un danno ai condomini, come nel caso dei furti negli appartamenti. La responsabilità dell’impresa edile è di tipo extracontrattuale, in forza della quale è obbligata a rispondere dei danni in base agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.

L’art. 2043 del Codice Civile sul "Risarcimento per fatto illecito", infatti, recita così: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La responsabilità dell’impresa edile, nel caso di ladri che si introducono negli appartamenti tramite i ponteggi, è sia extracontrattuale che soggettiva. Inoltre, non è indispensabile che il danno avvenga per dolo, cioè che la ditta appaltatrice abbia agito intenzionalmente per causare il danno. E’ sufficiente la sola colpa, ovvero che l’impresa non abbia adottato le misure idonee in base alle comuni regole di diligenza, cautela o perizia per evitare che il danno si verificasse.

L’art. 2051 del Codice Civile, infine, regola il "Danno cagionato da cosa in custodia", prescrivendo che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Nel caso in questione, la cosa in custodia sarebbe proprio l’impalcatura che potrebbe favorire l’ingresso dei ladri negli appartamenti.

Dunque, è sulla base di questi due articoli che si presuppone la responsabilità extracontrattuale della ditta edile nel caso non adotti tutte le misure idonee per evitare un uso improprio e illegale dei propri strumenti, ponteggi compresi.

Articolo del: