Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio


In questo articolo facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il quadro normativo relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini
Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio

Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli (come scale, porte strette, marciapiedi senza rampe) che non permettono la completa mobilità di chiunque e in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in maniera temporanea o permanente. Gli ostacoli che possono mettere in seria difficoltà le persone che presentano difficoltà di deambulazione o le persone portatrici di handicap o di disabilità sono davvero tanti: un gradino, un dislivello, un ascensore troppo piccolo, ecc.

Normativa sulle barriere architettoniche

La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone disabili, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, fornisce un’interessante e precisa definizione di disabilità: “risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”.

Al centro della normativa sulle barriere architettoniche ci sono i concetti di:  

  • accessibilità 

  • tutela e la libertà di movimento.

Il diritto alla libertà di movimento comprende la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio abitativo ad uso residenziale o in un contesto pubblico che può essere la scuola, l'ospedale, le attività commerciale, ecc.. Il concetto di accessibilità è correlato alla possibilità di usufruire di servizi in maniera indipendente, al pari dei soggetti senza difficoltà di deambulazione. Un luogo o un servizio può essere definito accessibile quando agevola i disabili, le persone con limitazioni nei movimenti, gli ipovedenti e le donne in gravidanza.

Dal punto di vista normativo per definire la barriera architettonica si può fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, che sancisce:

Per barriere architettoniche si intendono gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”.

In Italia la fonte normativa relativa alle barriere architettoniche è la Legge 13/1989, unitamente al suo regolamento di attuazione, ovvero il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236. Questa legge prevede anche l’erogazione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento.

Barriere architettoniche in condominio

Quando l’edificio in questione è un condominio, oltre alla legge 13/89, si fa riferimento anche alla Legge 220/2012, che stabilisce nuove regole per i condomini e per gli interventi straordinari come, appunto, l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La Legge 220/2012 ha modificato in parte la Legge 13/89 incrementando le maggioranze assembleari per la delibera di interventi finalizzati ad abbattere tali barriere, e portandole alla metà più uno sia dei partecipanti all’assemblea sia dei millesimi.

Per approvare le modifiche che consentono il superamento delle barriere architettoniche in condominio, la normativa vigente prevede un quorum deliberativo costituito dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio, tanto in prima quanto in seconda convocazione. Inoltre, secondo l’articolo 1120 del Codice Civile l’amministratore di consomio è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dall’istanza presentata da un solo condomino. Tale richiesta dovrà contenere l’indicazione relativa alle modalità di esecuzione degli interventi.

Quando manca l'ascensore

Il DM 236/89 costituisce la normativa tecnica di riferimento che disciplina le caratteristiche che devono avere degli ascensori e degli elevatori. 

Benefici a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La legge 13/89 tutela i soggetti disabili riconoscendone la concessione di contributi per interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di un condominio. L’istanza per ottenere tali contributi a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche deve essere presentata entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno al Sindaco del proprio Comune di residenza. Inoltre l’installazione di un montascale, un ascensore o una piattaforma elevatrice è soggetta ad agevolazioni fiscali come la riduzione dell’IVA del 4%.

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