Buoni fruttiferi postali: cosa accade se muore l’intestatario?

I buoni fruttiferi postali sono uno strumento di investimento molto diffuso poiché “sicuro” e largamente utilizzato da coloro che hanno una bassa propensione al rischio, ma vogliono comunque investire in qualche modo i propri risparmi.
I titoli hanno una determinata scadenza, oltre la quale vanno ritirati, però, può accadere che l’intestatario del buono muoia prima di tale termine. Cosa accade in questi casi? Il titolo viene perso oppure può essere rimborsato agli eredi? E come?
Prima di rispondere a queste domande, si illustra brevemente la natura e le caratteristiche del buono fruttifero postale.
Cosa sono i buoni fruttiferi postali?
I buoni postali sono dei titoli finanziari distribuiti in esclusiva da Poste Italiane ed emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., una società per azioni partecipata e controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Proprio per la loro origine sono molto diffusi e preferiti da coloro che vogliono investire i propri risparmi in sicurezza.
I titoli, infatti, garantiti direttamente dallo Stato, assicurano sempre la restituzione del capitale versato (ovvero il valore nominate dei buoni postali), eventualmente integrato con gli interessi maturati.
Infine, altre due caratteristiche dei buoni fruttiferi che rappresentano altrettanti vantaggi sono:
1. Il titolo può essere rimborsato in ogni momento, quindi, anche prima della scadenza
2. La tassazione applicata sul capital gain è agevolata e inferiore a quella applicata ad altri titoli (come, ad esempio le azioni) ed è pari al 12,5% (sugli strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato si applica generalmente una tassazione del 26% sul capital gain).
Cosa accade in caso di decesso dell’intestatario?
Può avvenire che l’intestatario del buono fruttifero postali muoia prima di aver ottenuto il rimborso del titolo.
In questo caso, il buono non vene perso, ma cade in successione e può essere rimborsato agli eredi a patto di rispettare una determinata procedura per dimostrare la loro legittimità al ritiro.
L’apertura della pratica di successione
Per poter ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali, gli eredi devono aprire la pratica di successione presso un ufficio delle Poste Italiane consegnando, contestualmente, i seguenti documenti:
• l’estratto dell’atto di morte dell’intestatario defunto del buono postale in modo da provare la titolarità del titolo e il decesso
• un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui siano indicati tutti gli eredi legittimi del defunto con i relativi documenti di identità
• nel caso di successione testamentaria, il verbale di pubblicazione del testamento (olografo, pubblico o segreto) in copia conforme all’originale.
Una volta conclusa la pratica di successione, il titolo viene rimborsato agli eredi legittimi, spesso dopo circa due/tre settimane dall’apertura della successione.
Le cose potrebbero, però, complicarsi in caso di buoni fruttiferi cointestati e in caso di decesso di uno degli intestatari. In questo caso cosa accade?
Buoni fruttiferi postali cointestati, cosa accade se muore un intestatario?
Spesso i buoni fruttiferi postali vengono cointestati, come avviene tra coniugi oppure nel caso in cui un genitore intesti il titolo ai figli, oppure ai nipoti.
Cosa accade se, malauguratamente, dovesse morire uno dei cointestatari del titolo?
In questo caso le soluzioni sono differenti a seconda che sul titolo sia indicata o meno la cosiddetta clausola di “pari facoltà rimborso” (abbreviata con “Pfr”) che prevede la possibilità per ogni altro cointestatario del titolo di richiederne il rimborso in ogni momento senza dover interpellare anche gli altri cointestatari.
Non è stata posta la clausola di “pari facoltà rimborso”: in questo caso, i cointestatari superstiti del buono postale potranno ottenerne il rimborso esclusivamente solo alla chiusura della pratica di successione come sopra descritta.
E’ stata posta la clausola di “pari facoltà rimborso”: ogni cointestatario superstite del buono può direttamente farsi rimborsare il titolo senza dover interpellare altri eventuali cointestatari superstiti né dovendo aprire la pratica di successione. Ma se non viene posto alcun problema quando tutti i cointestatari sono viventi, lo stesso potrebbe non accadere se uno di essi è deceduto perché Poste Italiane potrebbe richiedere l’apertura della pratica di successione, rendendo nei fatti inefficace la clausola Pfr. Però, ciò è stato oggetto di diverse sentenze di merito e di legittimità che hanno stabilito la possibilità dei cointestatari superstiti di poter riscuotere direttamente il valore del buono fruttifero postale. La Corte di Cassazione, in diverse sentenze, infatti, ha ritenuto illegittimo il rifiuto dell’immediato rimborso del buono al cointestatario superstite in presenza della clausola di “pari facoltà rimborso” (Cass. sent. n. 12385 del 03.06.2014; n. 15231/2002 e SS.UU. n. 13979/07).
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